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Legge 28/02/1985 n. 47

Art.36. Rateizzazione "Nell'ipotesi di cui al comma 3 e 4 dell'art.34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari a un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino a un massimo di 19 rate trimestrali di eguale importo. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e 4 dell'art.34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari a un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino a un massimo di 11 rate trimestrali di eguale importo" (così modificato dall'art.5, Legge 68/88). "Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10% in ragione d'anno". Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000. Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

Art.37. Contributo di concessione Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'art.31, comma 1 e 3, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art.3 della legge 28/01/1977 n. 10, ove dovuto. Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28/01/1977 n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 50% di quello determinato secondo le disposizioni vigenti "all'entrata in vigore della presente legge". Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 01/09/1967 e prima del 30/01/1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite. Il potere di legiferare ai sensi del comma 2 e 3 è esercitato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti "all'entrata in vigore della presente legge".

Art.38. Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art.31. accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al comma 1 dell'art.35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art.41 della legge 17/08/1942 n. 1150, e successive modifiche, e all'art.17 della legge 28/01/1977 n. 10 come modificato dall'art.20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art.221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27/07/1934 n. 1265, "e agli articoli 13, comma 1, 14, 15, 16 e 17 della legge 05/11/1971 n. 1086". "Essa estingue altresì i reati di cui all'art. 20 della legge 02/02/1974 n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari" (testo aggiunto dall'art.6, Legge 68/88). Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette". I soggetti indicati all'art.6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo art.39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di cui all'art.35. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30% rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'art.34. Si applicano le procedure previste dagli artt. 35 e 36.

Art.39. Effetti del diniego di sanatoria L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali "di cui all'art.38". Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.

Art.40. Mancata presentazione dell'istanza Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art.31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, "si applicano le" sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda non viene effettuata l'oblazione dovuta. Gli atti tra vivi aventi per oggetti diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art.31" "ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art.35" (così modificato dal comma 1 dell'art.7, Legge 68/88). Per le opere iniziate anteriormente al 1o settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04/01/1968 n.15 attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. "Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata" (frase inserita dal comma 1 dell'art.7, Legge 68/88). "Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 01/091967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente". Si applica in ogni caso il disposto del comma 3 dell'art.17 "e del comma 1 dell'art.21". "Le nullità di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa". "Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge" (sostituito dal comma 2 dell'art.7, Legge 68/88).

Art.41. Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1o settembre 1967" per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art.41 della legge 17/08/1942 n. 1150, modificato dall'art.13 della legge 06/08/1967 n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del comma 9 dell'art.15 della legge 28/01/1977 n.10". Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 "e del comma 1 dell'art.21" della presente legge. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'art.35. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente autorità entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al comma 1, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione. "Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".

Art.42. Prevalenza sulle leggi speciali Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16/04/1973 n. 171, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20/09/1973 n. 791.

Art.43. Procedimenti in corso L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.

 

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